Browsing by Subject "Abolizione della feudalità"
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Archival Material Reg. 1079 - "Reggia Cancellaria. Collezione delle leggi e de Decreti Reali del Regno delle Due Sicilie e publicate periodicamente dal mese di Dicembre 1816 in poi" (1816-1817)Contiene: Legge stabile e perpetua dalli Stati di S.M. re del Regno delle Due Sicilie constituita da S.M. il re Ferdinando I, in seguito al Congresso di Vienna (8 dicembre 1816), c. 1r; Decreto reale con il quale S.M. stabilisce una carica di Cancelleria Generale nel Regno delle Due Sicilie (8 dicembre 1816), c. 2v; Decreto reale con il quale S.M. conferma tutti i privilegi da lui concessi, e dai sovrani antecessori ai siciliani, dichiarando che tutte le cariche ed offici sia civili che ecclesiastici di qua dal Faro saranno conferiti privativamente ai siciliani, e che alle grandi cariche al di là del Faro saranno ammesse in proporzione della popolazione dell'Isola e formando questa una quarta parte della popolazione di là del Faro ne saranno ammessi una quarta parte alle dette cariche, prescrivendo diversi articoli per dette cariche sia civili che militari, come pure attinenti al Governo di detto Regno, con diverse istruzioni (11 dicembre 1816), c. 3v; Decreto con cui S.M. in seguito all'art. 6 della legge decretata lo stesso giorno, provvede alla formazione del governo locale della Sicilia durante la residenza di S.M. nei domini di là del Faro (11 dicembre 1816), c. 6v; Decreto con cui S.M. veduto l'art. 10 della legge promulgata il giorno 8 settembre 1816 fissa l'organizzazione interna della Cancelleria Generale e determina distintamente le attribuzioni del Ministro Cancelliere (20 dicembre 1816), c. 8r; Decreto con cui, in seguito all'art. 9 della legge dell'8 dicembre 1816 con la quale S.M. dispose di esservi nella Cancelleria Generale del Regno delle Due Sicilie un Consiglio per la discussione e preparazione degli affari più importanti dello Stato prima di recarsi alla sovrana decisione, S.M. definisce le attribuzioni e l'organizzazione interna del Supremo Consiglio di Cancelleria (22 dicembre 1816), c. 13r; Decreto con cui S.M. investe dei corrispondenti titoli i suoi figli e nipoti, onde la dignità della famiglia reale sia quella stessa qual fu nei lieti tempi della Siciliana Monarchia (4 gennaio 1817), c. 20v; Decreto con cui S.M. su ciò che ha disposto nell'art. 2 della legge dell'11 dicembre 1816 che a tutte le grandi cariche del Regno delle Due Sicilie saranno ammessi in proporzione della popolazione dell'isola della Sicilia, manifesta le sue reali determinazioni relative al Consiglio di Stato di quelle e quante persone devono comporlo al di là del Faro e al di qua del Faro e chi deve comporlo (6 gennaio 1817), c. 23r; Decreto di S.M. che, considerando quanto interessi al pubblico bene l'ordine e la giustizia nella distribuzione degli affari e delle incombenze delle reali segreterie stabilisce il numero delle segreterie e i loro rispettivi ripartimenti, gli stipendi e le elezioni da farsene (10 gennaio 1817), c. 24v; Real Decreto con cui S.M. conferma la franchigia accordata di tarì 10 al quintale a chi immetterà oli per via di mare nella Capitale del Regno di Napoli provenienti da qualsiasi parte e ciò sino al Sabato Santo del corrente anno 1817 (14 gennaio 1817), c. 28v; Real Decreto con cui S.M., volendo confermare i diritti e privilegi dell'Università degli Studi di Palermo e di Catania nel conferire la laurea, stabilisce che l'Università degli Studi di Napoli e quelle di Palermo e Catania sono autorizzate al conferimento dei gradi dottorali e di conseguenza tutti coloro che in dette università avranno ottenuto la licenza, la laurea o altro diploma, potranno disimpegnare le funzioni in ogni parte dei domini di S.M. (22 gennaio 1817), c. 29r; Real Decreto di S.M. per l'organizzazione interna del Supremo Consiglio di Cancelleria, con la nomina dei consiglieri ordinari e del segretario generale dello stesso (31 gennaio 1817), c. 30r; Decreto con cui S.M., calcolati gli introiti dell'Erario dell'anno I indizione 1812 e 1813 a tenore dei piani annessi sino all'anno IV Indizione 1815 e 1816, dimostra lo sbilancio degli introiti ed esiti, e ordina in seguito alcune provvidenze imponendo diversi dazi per supplire allo sbilancio per tutto il mese di agosto 1817, e così pagare i crediti dello Stato descritti nel piano di n. 2, riservandosi per l'anno venturo e susseguenti di fare le convenienti riforme (21 gennaio 1817), c. 31r; Decreto di S.M. che, in seguito al decreto dell'amministrazione dei beni demaniali e delle leggi del Registro, delle Ipoteche e del Bollo, provvede all'organizzazione di una nuova amministrazione a cui i suddetti cespiti vengono affidati sulla proposizione del Segretario di Stato Ministro delle Finanze (30 gennaio 1817), c. 43v; Decreto di S.M. nel quale dichiara gli stemmi e fregi della sua famiglia e i sigilli reali (21 dicembre 1816), c. 50v; Decreto di S.M. col quale, avendo stabilito una Intendenza Generale nei Domini di qua del Faro ed una Viceintendenza in quelli di là del Faro per l'amministrazione militare di tutto il Regno delle Due Sicilie, col carico di sorvegliare e dirigere il servizio delle sussistenze e degli ospedali, stabilisce diversi articoli su tale assunto (10 marzo 1817), c. 60r; Istruzioni per la Scrivania di Razione, per la Pagatoria e per la Controlleria, Officina del Ramo Militare dei Domini al di là del Faro (10 marzo 1817), c. 63v; Decreto con cui S.M., in seguito agli articoli 1 e 8 della legge del 20 dicembre 1816, con i quali fissò la forma delle leggi e dei reali decreti, volendo determinare inoltre una regola certa e uniforme per tutte le Reali Segreterie e Ministeri di Stato sull'andamento degli affari ad essi appartenenti, sanziona una legge (24 marzo 1817), c. 78v; Biglietto reale col quale S.M. ordina che il dazio sul pesce contenuto nell'articolo 14 del real decreto del 21 gennaio 1817 resti abolito dal 1 di maggio in poi, c. 82r; Regolamento concernente le forme dei reali rescritti, degli ordini del Luogotenente Generale, delle lettere d'ufficio dei ministri e della corrispondenza dei magistrati, c. 83r; Decreto reale col quale viene prescritto che le firme dei pubblici funzionari al di qua del Faro saranno riconosciute per autentiche al di là del Faro non appena saranno munite della legalizzazione del Segretario di Stato presso il Luogotenente Generale, c. 86v; Legge da S.M. sanzionata attinente a dirimere le questioni giurisdizionali tra le rispettive autorità di là e di qua del Faro nei giudizi penali per i delitti commessi al di là e al di qua del Faro (4 luglio 1817), c. 87r; Decreto con cui S.M., per ovviare ai disordini che risultano per l'introduzione di alcuni individui per via di mare sforniti di passaporto ed iscritti soltanto nei ruoli dell'equipaggio o nelle patenti sanitarie, stabilisce alcune disposizioni in materia, c. 88r; Decreto con cui S.M. ordina e compone la Gran Corte dei Conti al di qua del Faro, c. 89r; Decreto con cui S.M. stabilisceReg una legge attinente all'iscrizione volontaria e alla leva obbligatoria, c. 96r; Decreto con cui S.M. stabilisce come e in qual tempo si devono pagare i creditori dello Stato, c. 102v; Decreto reale col quale S.M. ordina che tutti i legni nazionali fino alla fine d'aprile 1818 non deponendo le bandiere estere che hanno preso per la sicurezza della navigazione per essersi conclusa la pace con le potenze africane, saranno considerati detti legni esteri (15 gennaio 1818), c. 108r; Decreto reale per l'abolizione dei fedecommessi e maggioraschi; c. 164r; Decreto di S.M. relativo ai beni ex feudali e alle modalità di successione in vigore della legge del 3 agosto 1818 e di godimento da parte dei possessori delle vite milizie (3 agosto 1818), c. 165v; Doti di paraggio: non saranno più soggette al diritto di reversione in favore degli ex feudi, c. 165v; Decreto reale per l'istituzione del maggiorasco nel Regno delle Due Sicilie, ordinato da S.M. con decreto del 5 agosto 1818, c. 167r; Decreto reale col quale S.M. prescrive il regolamento relativo al modo di come dovranno istituirsi i maggioraschi nel Regno delle Due Sicilie, c. 171r; Decreto reale col quale S.M. prescrive che i patronati feudali rappresentati sopra le chiese e i benefici ecclesiastici di qualsiasi natura devonsi reputare compresi fra i diritti dei baroni colpiti dalla legge abolitiva della feudalità e perciò sono reintegrati alle supreme regalie, c. 174r; Decreto reale col quale S.M. prescrive l'abolizione della legge del 1807 e dei decreti del 1808 e 1813 per quanto riguarda l'abolizione dei patronati ecclesiastici e laicali (20 luglio 1818), c. 175r; Istruzioni, da S.M. approvate, attinenti alla lista degli eligibili e del modo di eligere gli ufficiali dipendenti dalle liste, c. 101r; Decreto che dispone le leggi dell'Amministrazione Civile in Sicilia, divise in capitoli ossia titoli, con le divisioni dei tre valli di Mazara, Noto e Demone, delle sette valli minori e l'amministrazione delle sette indendenze (c. 192r), la distribuzione di 23 distretti (c. 192r), gli ufficiali delle Intendenze (c. 192v), l'Intendente (c. 193r), il Segretario generale e il Consiglio d'Intendenza (c. 195r), il Consiglio Provinciale (c. 196r), gli ufficiali dei distretti (c. 197r), il Sottintendente e la sua Segreteria (c. 197r), il Consiglio distrettuale (c. 197v), gli ufficiali dei Comuni e le disposizioni generali (c. 198r), il Sindaco e gli eletti (c. 199r), le disposizioni particolari per l'amministrazione pubblica nei comuni di Palermo, Messina e Catania (c. 201r) (11 ottobre 1817); Istruzioni formate e da S.M. approvate attinenti allo stabilimento dell'Amministrazione Civile nella Sicilia, divisa in articoli relativi agli Intendenti, Consiglio d'Intendenza, Decurionati etc. (11 ottobre 1817), c. 221v; Istruzioni sul modo di procedere breve e sommario dinnanzi ai Consigli d'Intendenza in esecuzione dell'art. 268 del real decreto dell'11 ottobre 1817, consistenti in diversi capitoli tra cui: introduzione della causa, citazione, costituzione della citazione, risposta, reconvenzione, designazione, interrogatorio e testimoni, visite e perizie, declinatoria di Foro, questioni di competenza fra Consigli, domanda incidenti, scritture imputate di falso, chiamata a difesa, rinnovazione dell'istanza, sospensione e ricusazione, inalterabilità dei termini, disposizioni provisionali, decisioni, copia delle decisioni, contumacia, esecuzione della decisione, esecuzione delle decisioni contro lo Stato, i Comuni e gli stabilimenti pubblici, richiamo nello stesso Consiglio in caso di contumacia, opposizione del terzo, condanna e liquidazione delle spese, richiamo alla Gran Corte dei Conti, clausola generale (11 ottobre 1817), c. 241r